Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione del settore della pesca e dell’acquacoltura e ai mezzi di produzione della pesca e dell’acquacoltura sono i seguenti:
- la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;
- la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
- il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
- la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione e dei mezzi di produzione agricola;
- la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
- acquisto o noleggio per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.