Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
- Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Anche in questo caso si prevede che i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici;
- La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
L’allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per:
- software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, il presente decreto, prevede anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.
Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, la premessa è che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali.
Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia, cioè:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.
La maggiorazione prevista per gli impianti realizzati con pannelli di tipo b) o c) (le cui specifiche sono definite nel decreto legge “energia” n. 181 del 9 dicembre 2023 all’art. 12 comma1) spetta all’intero impianto e non solo ai pannelli.
Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse:
- se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
- fino a un massimo di 300 mila euro.
Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
I nuovi crediti d’imposta sono applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024. L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.